Ai sensi dell'art.90 della l.r. 31/2008 "i proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo.
I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi ovvero, previa convenzione, da altri soggetti che nei confronti degli utenti consortili già riscuotono tributi o tariffe per servizi pubblici.
I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.
L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1.
I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà che gravano direttamente sull'immobile e sono posti a carico del proprietario (art. 21 R.D. n. 215/1933 e art. 90 L.R. Lombardia n. 31/2008).
In caso di nuda proprietà ed usufrutto il contributo è posto a carico del nudo proprietario (art. 1009 C.C.), tuttavia in caso di richiesta sottoscritta da tutti gli intestati può essere variato l'ordine di intestazione.
Oggetto del ruolo è per l'appunto la proprietà consorziata e non i singoli proprietari, pertanto il tributo è uno ed indivisibile in quanto il bene è giuridicamente indiviso ed al riguardo trovano applicazione gli artt. 1316 - 1317 C.C. sulle obbligazioni indivisibili queste regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali (art. 1292 C.C. e seguenti) con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore, con la possibilità, per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli altri condebitori la parte spettante a ciascuno di essi.
In caso di comproprietà il contributo è posto a carico del primo intestatario della ditta catastale, tuttavia in caso di richiesta sottoscritta da tutti gli intestati può essere variato l'ordine di intestazione.
Il bilancio annuale di previsione determina l'ammontare degli importi che dovranno essere riscossi per pareggiare i costi afferenti la manutenzione ed esercizio del reticolo idrico gestito dal Consorzio.
Il riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate viene eseguito in base ai Piani di classifica che provvisoriamente sono due, uno per il territorio dell'ex Consorzio Fossa di Pozzolo ed uno per l'ex Consorzio Sud Ovest Mantova. I piani individuano il beneficio che ciascun immobile, sia a destinazione agricola che extragricola, riceve dall'attività svolta dall'Ente, che viene calcolato con l'adozione di opportuni indici tecnici ed economici.
Il beneficio è da considerare in relazione al danno che viene evitato agli immobili del comprensorio grazie all'attività di bonifica ed alla conseguente tutela del relativo valore.
Gli indici tecnici si riferiscono sia alle diverse entità di rischio idraulico a cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia al diverso comportamento idraulico dei suoli.
L'indice economico valuta la diversa entità di valore fondiario o di reddito di ciascun immobile che, a parità di rischio idraulico e di comportamento dei suoli, viene tutelato dall'attività dell'Ente.
La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso appositi indici, fornisce i rapporti esistenti tra gli immobili per quanto attiene la misura del danno evitato e quindi del beneficio conseguito con l'attività di bonifica, sia per gli immobili a destinazione agricola che extragricola.
Anche per l'irrigazione i piani di classifica individuano il beneficio ritratto dai suoli che fruiscono del servizio con l'adozione di opportuni indici tecnici, la cui composizione definisce gli indici finali di beneficio.
Soggetti a contribuenza sono pure gli usi industriali dell'acqua per la produzione di forza motrice od idroelettrica.
Ogni anno, sulla base del fabbisogno economico individuato dal bilancio di previsione, il Consorzio invia ad ogni contribuente il proprio AVVISO DI PAGAMENTO, ovvero un invito bonario al versamento dei tributi consortili. Solo nel caso di mancato rispetto delle scadenze in esso indicate, il servizio di riscossione viene trasferito ad Equitalia che provvede alla notifica di una CARTELLA ESATTORIALE, con termine di pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica stessa.
Avverso la Cartella può essere presentato ricorso in base alle seguenti modalità e termini: