Attività


Per delineare le attività che svolgono i Consorzi di bonifica, appare utile riportare alcuni stralci del testo della legge della Regione Lombardia n. 31 del 5/12/2008, che rappresenta il più aggiornato fondamento giuridico dei Consorzi della Lombardia:

Art. 76 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire:
a) la sicurezza idraulica del territorio;
b) l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;
c) la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;
e) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.
2. L'attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica.
(…)

Art. 78 (Comprensori di bonifica e irrigazione)

1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.
2. Il territorio di cui al comma 1 è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
(…)

Art. 79 (Consorzi di bonifica)

1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 78, comma 7-bis, che opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.
(…)

Art. 80 (Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica avute in concessione dalla Regione;
b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs.152/2006;
d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.
2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
4. I consorzi provvedono altresì:
a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni;e al ripristino dello stato luoghi;
c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.
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TERRITORIO

RETICOLO IDRICO

STORIA

ORGANI 

Albo consortile

Orari Uffici

Apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00
il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00

Ufficio Tecnico
lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00