Per delineare le attività che svolgono i Consorzi di bonifica, appare utile riportare alcuni stralci del testo della legge della Regione Lombardia n. 31 del 5/12/2008, che rappresenta il più aggiornato fondamento giuridico dei Consorzi della Lombardia:
1. La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica e di irrigazione quale strumento essenziale e permanente finalizzato a garantire:
a) la sicurezza idraulica del territorio;
b) l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche;
c) la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;
e) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.
2. L'attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica.
(…)
1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.
2. Il territorio di cui al comma 1 è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
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1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 78, comma 7-bis, che opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.
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1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica avute in concessione dalla Regione;
b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs.152/2006;
d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.
2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.
4. I consorzi provvedono altresì:
a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni;e al ripristino dello stato luoghi;
c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.
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