Ai sensi dell'art. 109 del Regio Decreto 368/1904 ogni Consorzio di bonifica deve "tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati. Ciascuna proprietà deve essere registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione. Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi. La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate."
A tale attività provvede l'Ufficio Catasto del Consorzio attraverso il periodico allineamento con i Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate, pertanto in caso di variazioni intervenute nella consistenza od intestazione delle proprietà, i contribuenti sono invitati a definirie la propria posizione presso gli stessi Servizi dell'Agenzia. Successivamente il Consorzio provvederà ad acquisire i dati aggiornati.
L'intestazione dell'avviso di pagamento e della cartella hanno come riferimento il Codice Fiscale del primo intestatario. Tale intestazione viene acquisita dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, dalle visure catastali e dalla Conservatoria dei registri immobiliari.
L'intestatario della cartella, o chi delegato, può richiedere la stampa delle partite catastali consorziali da cui è possibile evincere i dati completi degli immobili (terreni e fabbricati) assoggettati a contributo e ricevere chiarimenti in proposito.